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Decreto trasparenza: cos’è e cosa prevede

[vc_row font_color=”#000000″][vc_column font_color=”#000000″][movedo_title heading_tag=”h2″ heading=”h1″ increase_heading=”140″ custom_font_family=”custom-font-1″]Decreto trasparenza: cos’è e cosa prevede[/movedo_title][vc_column_text text_style=”leader-text” css=”.vc_custom_1663935790932{background-color: #ffffff !important;}”]Il 27 Giugno 2022 è stato introdotto un nuovo decreto in materia di legislazione dei rapporti di lavoro dipendenti. Il decreto legislativo n.104/2022, definito Decreto Trasparenza, traduce nel nostro ordinamento una direttiva UE del 2019 che legifera in termini di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili per tutti gli Stati europei.

L’obiettivo dell’intervento normativo UE è di innalzare i livelli di tutela dei lavoratori europei, invitando gli Stati Membri a svolgere in maniera corretta e trasparente la trasmissione delle informazioni riguardanti il rapporto di lavoro.

Come indicato nel decreto “questo innalzamento avviene mediante la previsione di una dettagliata serie di informazioni che devono essere rese al lavoratore al momento dell’instaurazione del rapporto” dunque in sede di assunzione e prima dell’effettiva firma del contratto di lavoro.

Lo strumento principe per innalzare i livelli di tutela è garantire al lavoratore trasparenza e prevedibilità. Informazioni chiare, calate nel contesto concreto di quella particolare azienda, consentono al lavoratore di prevedere con sufficiente sicurezza l’evoluzione del rapporto di lavoro e di accettare, o meno, l’incarico sulla base di questa previsione.

La riforma introdotta dal decreto punta ad “ampliare e rafforzare gli obblighi informativi”, insistendo in particolar modo sulla necessità di fare riferimento al concreto di quel particolare rapporto di lavoro, invece di riferirsi genericamente a quanto previsto dai contratti collettivi.

Il decreto legifera sui seguenti temi:

  1. CONGEDI: Il datore di lavoro deve indicare al dipendente la durata del congedo per ferie prevista ed informare sugli altri congedi retribuiti cui il lavoratore ha diritto.
  2. RETRIBUZIONE: Il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare l’importo iniziale della retribuzione, specificandone i relativi elementi costitutivi, e di precisare il periodo di ricezione dello stesso e le modalità di pagamento.
  3. ORARIO DI LAVORO: Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore sull’orario normale di lavoro previsto e di specificare le condizioni relative al lavoro straordinario ed alla sua retribuzione. Qualora il rapporto di lavoro preveda un’organizzazione su turni anche essa deve essere indicata al lavoratore, qualora essa possa essere soggetta a variazioni anche le modalità di comunicazione delle stesse devono essere pattuite con il lavoratore. Il datore di lavoro, quindi, deve fornire al lavoratore un quadro il più preciso e prevedibile possibile dell’articolazione dell’orario di lavoro applicata.
  4. ENTI PREVIDENZIALI: il decreto prescrive per il datore di lavoro l’obbligo di informare il lavoratore su «gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro»
  5. PROVA: L’articolo 7 fissa la durata massima del periodo di prova a sei mesi
  6. SECONDO LAVORO: Il datore di lavoro non può impedire al lavoratore di svolgere un secondo lavoro, se compatibile con gli orari da lui svolti e nel rispetto del monte ore massimo previsto dalla legge. L’unica condizione che consenta al datore di lavoro di negare al lavoratore un secondo rapporto di lavoro è il sussistere di un pregiudizio per la salute e la sicurezza del lavoratore stesso, soprattutto in termini di durata dei riposi.
  7. PREVEDIBILITA’: Nello specifico caso dei contratti a chiamata, il decreto prevede che il tempo che intercorre tra il momento in cui lavoratore viene informato dell’incarico ed il momento in cui l’incarico effettivamente inizia sia “ragionevole”. Gli estremi di questa durata ragionevole non vengono specificati, andranno valutati caso per caso e nel concreto del rapporto di lavoro, in linea con l’intento tutelati nei confronti del lavoratore
  8. CONTRATTO STABILE: Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore sulla possibilità o meno di una transizione ad un contratto di lavoro più stabile laddove egli sia assunto con forme contrattuali di minore durata e stabilità. Questo comma del decreto è particolarmente importante poiché, in via teorica, vincolerebbe i datori di lavoro ad informare i lavoratori in fase di assunzione se vi siano o meno possibilità concrete di passaggio ad un contratto indeterminato presso quell’azienda. La quotidianità del mercato del lavoro spesso ci dimostra che questa trasparenza non viene assicurata ai lavoratori, ai quali viene comunicato solo dopo diversi rinnovi determinati che non vi siano concrete opportunità di transizione.
  9. FORMAZIONE: L’articolo 11 del decreto prevede che il datore di lavoro assicuri un monte ore da dedicare alla formazione obbligatoria,che questa venga erogata gratuitamente e sia considerata come orario di lavoro.

 

Come abbiamo visto questo decreto poggia le sue basi su tre assunti chiave: INFORMAZIONE, TRASPARENZA E PREVEDIBILITA’. Lungo questi tre assi dovrebbe andarsi a consolidare una maggiore tutela nei confronti del lavoratore.

Ci auguriamo che questo decreto possa diventare un utile strumento, per i datori di lavoro e per i lavoratori, per costruire un mercato del lavoro più equo, solido e trasparente.[/vc_column_text][movedo_empty_space height_multiplier=”2x”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

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